I confini del caporalato
Con la sentenza n. 43662, depositata lo scorso 28 novembre, la Cassazione ha affermato che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro non può riguardare l’attività intellettuale, tanto se esercitata in forma subordinata che nella libera professione.
Alla base di tale decisione vi è, intanto, la collocazione della fattispecie nel Codice Penale tra i delitti contro la persona, posto che il caporalato nasce per contrastare fenomeni di sfruttamento in agricoltura ed è stato esteso ad altre ipotesi di sfruttamento di lavori manuali che comportano un annullamento della personalità individuale. Inoltre, anche il dato testuale conferma questa impostazione, atteso che la norma poggia sul concetto di manodopera, esulando invece da tipologie di prestazione intellettuali.
Applicando tale principio, la Cassazione ha ritenuto non sussistente il reato di cui all’art. 603-bis c.p. nei confronti della Presidente del CdA di una cooperativa operante nel settore dell’istruzione, originariamente indagata in relazione alle condizioni contrattuali di svantaggio applicate ai dipendenti assunti per attività di docenza.