Contraffazione del marchio CE

La commercializzazione di prodotti con un marchio CE, da intendersi quale acronimo di China Export e che differisce da quello della Comunità Europea per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p..
Lo ha ricordato la Cassazione in una recente pronuncia riguardante un caso di vendita di placche elettriche (sentenza n. 45594 dello scorso 12 dicembre).
La Corte ha infatti chiarito che la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma garantisce anche ai consumatori la conformità agli standard di qualità e sicurezza dell’Unione Europea.
Pertanto, l’apposizione di un contrassegno CE che non corrisponde per origine e provenienza ai requisiti europei è una frode lesiva del leale esercizio dell’attività commerciale.

Condividi: