La responsabilità del committente per il sinistro

Deve intendersi per committente colui “per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (…); colui che ha interesse alla realizzazione dell’opera o perché ha stipulato il contratto o perché si avvantaggia di tale realizzazione o perché vi è tenuto giuridicamente, oppure perché è stato delegato ad occuparsene”.
Ne consegue che, in capo a questo soggetto, vi è “l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza”.
Sulla base di queste premesse, la Cassazione (sentenza n. 46718 dello scorso 19 dicembre) ha confermato la sentenza di condanna della proprietaria di un edificio per il sinistro mortale occorso ad un artigiano che stava posando delle tavole di legno sul tetto.
Nel caso in esame, l’imputata aveva appaltato l’opera di rifacimento della copertura dell’edificio ad una società, escludendo specificatamente le attività di posa delle tavole, per cui era stato incaricato un diverso soggetto.
Secondo la Corte di legittimità, pertanto, la proprietaria dell’edificio ha violato l’art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale del soggetto a cui sono affidate le opere, con conseguente sua responsabilità per l’infortunio mortale occorso.

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