DPI per caduta dall’alto e risparmio dell’ente

In tema di responsabilità “231” per infortuni sul lavoro derivanti da caduta dall’alto, il giudice deve verificare quali siano in concreto i presidi messi a disposizione per le attività in quota.
Lo ha precisato la Cassazione, con sentenza n. 42968 dello scorso 26 novembre, nell’annullare la condanna riportata da un ente per avere scelto dispositivi di protezione anticaduta individuali e non collettivi.
La normativa, ricorda la Corte, predilige infatti i dispositivi collettivi per la protezione dei lavoratori rispetto al rischio di caduta e considera i DPI una scelta subordinata. Tuttavia, perché l’ente sia ritenuto responsabile, non è sufficiente che non abbia optato per dispositivi collettivi, ma occorre valutare quali siano gli specifici presidi individuali prescelti con l’obiettivo di far operare in modo più rapido e meno costoso i dipendenti.

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