Indici rivelatori dell’amministrazione di fatto

Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore ‘di fatto’ è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare“.

Aderendo a tale principio, la Cassazione (sentenza n. 4816 dello scorso 2 febbraio) ha confermato la sentenza di condanna per bancarotta a carico di un imprenditore, ritenuto il vero “dominus” della società fallita.

Nel caso in esame, sono stati ritenuti sufficienti, per desumere la qualifica di amministratore di fatto, una serie di specifici indici rivelatori, tra cui il conferimento di varie procure speciali all’imputato, l’accredito del profitto di operazioni aziendali sul conto corrente allo stesso riferibile, nonché la circostanza che l’imprenditore era stato attinto dal divieto di esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche “per cui era normale che non risultasse formalmente come titolare”.

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