Caporalato e presenza irregolare dello straniero
Ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) deve essere accertato un effettivo sfruttamento del lavoratore, sulla base di elementi quali soggezione al datore, bassa retribuzione, condizioni degradanti di lavoro e di alloggio (Corte d’Appello di Palermo n. 408/2021).
Sulla scorta di tale principio è stato assolto un imprenditore agricolo che aveva alle proprie dipendenze un bracciante del Ghana, assunto irregolarmente.
Secondo i giudici di secondo grado, difatti, riprendendo un analogo precedente di legittimità, “la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all’art. 603 – bis cod. pen.”.