Formazione del dipendente e infortunio sul lavoro

Ai fini della responsabilità del datore di lavoro e dell’ente in caso di infortunio sul lavoro, la formazione costituisce un accertamento centrale e tale adempimento non è escluso dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative.
Con la sentenza nr. 30231 del 3 agosto scorso la Cassazione ha così confermato la condanna a carico di una società per le lesioni cagionate a un dipendente che, nel maneggiare una sega circolare, era entrato in contatto con la lama, riportando lesioni di durata superiore ai 40 giorni.
“La prova dell’assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del lavoratore – si legge nella sentenza – non può ritenersi raggiunta attraverso la considerazione della circostanza che l’infortunato sapesse come fare funzione una sega elettrica (…). La carenza, invero, non può essere colmata dalle conoscenze personali”.
La Cassazione ha altresì precisato come l’attenuante del risarcimento del danno riconosciuta alla persona fisica non comporti automaticamente una riduzione della sanzione a carico dell’ente: “Non sono comparabili gli istituti previsti dall’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. e dall’art. 12 D.Lgs. 231/01. La prima è un’attenuante comune destinata ad incidere sul trattamento sanzionatorio riservato all’imputato, la seconda è un’attenuante che riguarda l’ente.

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