Impresa individuale e responsabilità “231”

Secondo una recente pronuncia del Tribunale di Ravenna, l’impresa individuale non rientra nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/2001.
La sentenza in commento ha quindi escluso profili di responsabilità a carico di un’impresa a cui erano contestati gli illeciti amministrativi di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Secondo il Tribunale “la scelta del termine ‘ente’ deve essere letta – stante l’impossibilità di formulare un elenco tassativo di soggetti – in sinergia con la espressa indicazione di soggetti nominati, quali le ‘società’ o le ‘associazioni anche prive di personalità giuridica’, di guisa da indirizzare l’interprete verso la considerazione di enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica, possano comunque ottenerla”.
Il Giudice, dopo aver citato le interpretazioni giurisprudenziali contrapposte, ha ritenuto di “escludere che l’impresa individuale (…) sia destinataria della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, poiché essa si applica ai soli soggetti meta-individuali”; in caso contrario “si finirebbe per dar luogo ad una doppia punizione del medesimo soggetto per il medesimo fatto, con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: la persona fisica, difatti, sarebbe punito quale autore materiale del reato e quale titolare dell’impresa che con lui, al fine, si immedesima”.

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