Turbativa d’asta

“Il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile nell’ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale, a meno che la trattativa privata (…) si svolga a mezzo di una gara, sia pure informale”.
La Cassazione ha così di recente ribadito (sentenza n. 33859, depositata lo scorso 5 settembre) il consolidato orientamento sulla fattispecie di cui all’art. 353 c.p., presupposto della responsabilità degli enti.
Ricorda, infatti, la Corte che le locuzioni “gara nei pubblici incanti” o “licitazioni private” indicate dalla norma non hanno un significato mutuato dalle procedure per l’aggiudicazione degli appalti, ma includono qualsivoglia confronto, anche informale e atipico, per l’individuazione di un contraente della pubblica amministrazione che assicuri libera competizione tra più concorrenti.
Non è tuttavia sufficiente, perché si abbia una gara, che venga interpellata una pluralità di soggetti, “quando ciascuno di costoro presenti indipendentemente la propria offerta e l’amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e opportunità propri della contrattazione tra privati”. Ricorre in tal caso una semplice trattativa privata e non può, dunque, esserci turbativa.

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