Discarica e abbandono di rifiuti
La Cassazione, con la sentenza n. 33287 dello scorso 29 agosto, ha dettato i confini tra i reati di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti, precisando come il carattere comune delle due fattispecie consista nella “dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività ma il criterio discretivo è stato rinvenuto principalmente nelle «dimensioni dell’area occupata» e nella «quantità dei rifiuti depositati»”.
Si configura dunque l’illecito abbandono quando la condotta è estemporanea, occasionale ed abbia ad oggetto modesti quantitativi di rifiuti in aree non estese, tali da non richiedere attività di gestione. In tutti gli altri casi, il reato configurato è quello di discarica abusiva.