Traffico di influenze nell’acquisto di mascherine

Deve essere disposto il dissequestro delle somme necessarie per pagare le tasse sui profitti illeciti della società, al fine di evitare che la mancata riscossione delle imposte possa causare l’estinzione della società.
Con una pronuncia innovativa (Cass. n. 13936 dello scorso 11 aprile) i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della difesa di un ente indagato per traffico di influenze nell’acquisto di mascherine prive dei requisiti di sicurezza.
La Cassazione ha sottolineato come, pur non essendo prevista nel D.Lgs. 231/2001 una norma che consente di svincolare le somme sequestrate al fine del pagamento dei tributi, a tale conclusione si deve giungere attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità.
In caso contrario “il sequestro finalizzato alla confisca si tradurrebbe (…) in una forma di interdizione definitiva dell’attività di cui all’articolo 16 terzo comma, del decreto legislativo n. 231 del 2001, operante già in sede cautelare e indipendentemente da un’affermazione definitiva di responsabilità dell’ente”.
In conclusione, “il giudice (…) all’atto dell’azione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, deve evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, si risolva in una sostanziale inibizione per l’operatività economica del soggetto attinto dal sequestro, sino a determinarne la paralisi o la cessazione definitiva”.

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