Esiguità del risparmio di spesa e responsabilità dell’ente
“La circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume rilievo” quando il rischio era comunque conosciuto dalla società.
Applicando tale principio, la Cassazione ha confermato, con pronuncia nr. 13218 del 7.4.2022, la condanna a carico di un ente per il sinistro occorso ad un proprio dipendente.
In particolare, il lavoratore veniva investito da un muletto condotto in retromarcia da altro dipendente della medesima società, in assenza di segnaletica orizzontale (art. 163, c. 1, D.Lgs. 81/2008) e con un carrello elevatore privo di specchietto retrovisore (art. 15 D.Lgs. 81/2008), nonché con il cicalino di segnalazione della retromarcia non funzionante (art. 71, c. 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008).
Nonostante le argomentazioni difensive, i Giudici hanno rigettato l’interpretazione secondo cui “ove il giudice accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute, per poter affermare che il reato è stato realizzato nell’interesse dell’ente è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori”. Infatti, “il risparmio per l’impresa, nel quale si concretizza il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione e un tale risparmio si può realizzare anche consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione”. Inoltre, “il requisito della commissione del reato nell’interesse dell’ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente”.