Traffico di influenze illecite e corruzione
Chi percepisce “personalmente il prezzo della corruzione, con l’impegno di dividere l’importo con il pubblico agente” non può rispondere della più lieve condotta di traffico di influenze illecite, bensì del reato di corruzione.
La Corte di Cassazione con sentenza del 13.6.2023 ha così rigettato il ricorso di un privato imputato di corruzione, che sosteneva di avere effettuato unicamente una intermediazione con un pubblico ufficiale.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente “non si limitava a porre in contatto il privato con il pubblico agente – restando estraneo all’accordo corruttivo – bensì poneva in essere una condotta partecipativa, tant’è che i privati interessati alle pratiche amministrative curate dai pubblici ufficiali corrotti corrispondevano direttamente a lui il prezzo della corruzione e solo dopo l’ottenimento dell’atto amministrativo (permesso di soggiorno o rinnovo dello stesso)”.
Quanto percepito dal ricorrente non era dunque finalizzato “esclusivamente a remunerare la sua intermediazione, bensì era causalmente dipendente dall’ottenimento dell’atto amministrativo da parte del pubblico ufficiale partecipe dell’accordo corruttivo”.