Misure di prevenzione antimafia ed imprese collaborative
Con provvedimento del 25.7.2023 il Tribunale di Milano ha eccezionalmente rinviato la decisione sulla richiesta di applicazione della misura di cui all’art. 34 del Codice Antimafia, tenuto conto della “fattiva attivazione da parte della società e al fine di incentivare ogni opportuna collaborazione”, ritenendo di poter equiparare la funzione di prevenzione esercitata dal P.M. a quella del Prefetto, al quale il Codice Antimafia (dopo la riforma della Legge n. 233 del 2021) espressamente attribuisce la possibilità di un confronto anticipato con la società rispetto ad eventuali interdittive antimafia, ha accolto l’istanza.
Pertanto, è stato eccezionalmente esteso l’istituto del contraddittorio anche all’ipotesi della richiesta di controllo giudiziario, considerando che, diversamente, tale misura “svolgerebbe nei confronti della società oggetto di richiesta soltanto un’efficacia afflittiva-sanzionatoria e non già, almeno fino all’esito delle verifiche delle azioni di (ri)legalizzazione poste in essere, quella funzione preventiva tipica di tali istituti, che partono da una valutazione di censura nell’organizzazione societaria e che trovano nell’intervento del Tribunale della prevenzione un necessario momento di riqualificazione orientata alla prevenzione di eventi criminosi accertati al momento dell’adozione della misura medesima”.