Gestione di discarica abusiva
“Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato (…), essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata”.
Sulla scorta di tale principio, la Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/2006 a carico del detentore di un’area in cui erano stati depositati vari rifiuti, pericolosi e non.
Per la Corte di legittimità, a prescindere dal coinvolgimento dell’imputato nel trasporto del materiale di scarto “l’elevato quantitativo di rifiuti, tra loro eterogenei e alcuni anche pericolosi, in un’area non piccola ma neanche particolarmente estesa, valeva a smentire la natura occasionale del conferimento di quanto rinvenuto, tanto più in ragione del fatto che sono state rilevate nell’area tracce di movimento di mezzi di grosse dimensioni, ciò a riprova di un passaggio non risalente, essendo in ogni caso la stratificazione, la diffusione e le condizioni dei rifiuti (…) sintomatiche di una pluralità di conferimenti effettuati in un arco temporale prolungato”.