Infortunio sul lavoro: RLS condannato

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve verificare che il personale abbia ricevuto idonea formazione ed attivarsi nei confronti del datore per l’adozione di misure di prevenzione. In caso contrario, va riconosciuta la sua responsabilità per l’infortunio mortale di un magazziniere investito da un carrello durante le operazioni di stoccaggio, ove si accerti che il lavoratore non era preparato per la specifica mansione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 38914 del 25.9.2023 ha pertanto confermato la condanna del Datore di Lavoro per inadeguata valutazione e gestione del rischio e quella del RLS. A quest’ultimo l’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Sotto questo profilo, conclude la sentenza, il RSL ha contribuito alla causazione dell’evento lesivo in quanto non ha “in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge”, consentendo che il dipendente fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, “senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori”.

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