Stop bitcoin offerti come titoli Autoriciclaggio le criptovalute se s’investe senza tutela. Sì al sequestro: intermediazione abusiva a chi non informa i consumatori.

Il bitcoin non è soltanto moneta virtuale ma può diventare, a determinate condizioni, una forma d’investimento. In tal caso, però, la criptovaluta consiste un prodotto finanziario e chi la offre al pubblico deve rispettare tutte le norme in materia d’intermediazione, in primis, i rilevanti obblighi informativi in favore dei consumatori: altrimenti scatta il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria. E il delitto di cui all’articolo 166 del testo unico della finanza (Tuf) costituisce il reato presupposto dell’autoriciclaggio: a carico dell’indagato per il delitto ex articolo 648 ter 1 c.p., dunque, deve essere disposto il sequestro preventivo perché l’articolo 648 c.p. prevede la confisca obbligatoria. E’ quanto emerge dalla sentenza 44378/22, pubblicata il 22 novembre dalla seconda sezione penale della Cassazione.

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