Inquinamento e autorizzazione integrata ambientale
Il reato di inquinamento ambientale non si estingue con il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 29 – bis del D.Lgs. 152/2006. Lo ha chiarito la Cassazione nella recente sentenza nr. 398, depositata lo scorso 10 gennaio, nel dichiarare infondato il ricorso di una s.r.l. contro il sequestro dello stabilimento, chiarendo che l’impugnazione partiva “da un presupposto del tutto errato in diritto: quello per cui la mera effettuazione del programma necessario all’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 – bis D.lgs. nr. 152 del 2006 determinerebbe l’estinzione” del delitto di inquinamento.
Al contrario “il rilascio della citata autorizzazione non produce ex lege alcun effetto sui reati già commessi” ma “è solo la condizione necessaria per operare legittimamente e per non commettere il reato ex art. 29 – quattuordecies del D.lgs. nr. 152 del 2006”, che sanziona le attività prive di autorizzazione ambientale.