Effettività e autonomia dell’OdV

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 4.1.2023, è intervenuta su nota vicenda che ha investito un istituto di credito chiamato a rispondere di aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’Autorità di Vigilanza e falso in prospetto rilevando che nel caso in esame il Modello 231 “introduceva un Organismo di Vigilanza privo di autonomia effettiva rispetto alla direzione societaria (…) ulteriore, decisivo profilo di inadeguatezza di tale strumento organizzativo”, censurando così “l’immagine di una ‘osmosi’ di fatto pressoché completa tra l’OdV e i vertici aziendali, tanto da rendere del tutto impalpabili margini di autonomia ed effettività dell’attività di controllo svolta da tale organismo”.
Quanto al reato di aggiotaggio, la sentenza ha rimproverato l’assenza in capo all’OdV di poteri di verifica preventiva sulla fondatezza delle notizie destinate a essere diffuse al mercato, sottolineando, oltretutto, che le comunicazioni nemmeno venivano inviate all’Organismo, che non aveva previsto dei controlli a sorpresa su tali attività sensibili.
E’ stata inoltre contestata l’autonomia dell’OdV in relazione della sua composizione: oltre al responsabile dell’Internal Audit, l’Organismo era formato da due membri esterni privi di effettiva indipendenza, dal momento che avevano ricevuto laute retribuzioni per altre consulenze da società riconducibili alla banca.
Il Modello, pertanto, a prescindere dal formale rispetto delle Linee Guida di settore per la sua redazione, è stato ritenuto inidoneo in quanto “non ha rappresentato ostacolo di sorta per la consumazione delle condotte di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza (…), tanto che gli autori delle condotte delittuose non si sono minimamente dovuti preoccupare di aggirarlo”.

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