Sinistro sul lavoro e responsabilità del preposto

La responsabilità del preposto per l’infortunio del lavoratore si estende anche al caso in cui l’evento sia determinato da un suo mancato controllo sui macchinari.
Con tale argomento la Cassazione, con la sentenza nr. 3538 del 2.2.2022, ha confermato la condanna del preposto di una società, in cooperazione colposa con il responsabile della sicurezza, per le lesioni riportate da un dipendente a causa del difettoso funzionamento di un elevatore.
Secondo i Giudici di legittimità, l’obbligo del preposto di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta” (previsto dalla lettera f dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008), “non può risolversi nell’attesa di segnalazioni da parte di terzi – e nella specie degli lavoratori – di anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l’utilizzo di apparecchiature, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni, che costituisce l’essenza stessa delle sue attribuzioni”.

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