Operazioni in bitcoin e autoriciclaggio

Secondo la Cassazione (sentenza n. 2868 del 251.2022), l’acquisto di criptovalute può integrare, a determinate condizioni, il delitto di autoriciclaggio.
I giudici di legittimità hanno così confermato il sequestro cautelare di somme di denaro riconducibili ai reati presupposto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Somme che poi venivano trasferite, mediante bonifici eseguiti da intestatari fittizi di carte Postepay, a società che li convertivano in bitcoin.
La difesa aveva rilevato che le operazioni in criptovalute risultano sempre tracciabili attraverso la blockchain, di talché non poteva dirsi integrato l’autoriciclaggio.
Sul punto la Corte ha invece ribattuto che l’attività idonea a ostacolare gli accertamenti sulla provenienza delittuosa del denaro non era consistita tanto nell’acquisto di bitcoin quanto, piuttosto, nel trasferimento delle somme provento di reato a società estere che le avevano poi “cambiate” in moneta virtuale.

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