Interesse esclusivo dell’AD in assenza di patti occulti

“Non può dirsi in senso assoluto che la stabilizzazione dell’assetto di comando di una banca possa integrare in sé l’interesse di legge più di quanto non possa integrarlo la discontinuità dello stesso”.
Con tale motivazione, il Tribunale di Bergamo, nella sentenza depositata in data 4.1.2022, ha assolto un istituto di credito a cui erano stati contestati gli illeciti amministrativi di cui all’art. 25ter D.Lgs. 231/2001 per illecita influenza sull’assemblea e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Quanto ai fatti di ostacolo alla vigilanza, i giudici bergamaschi hanno considerato sufficiente prendere atto dell’assoluzione delle persone fisiche “perché il fatto non sussiste”, escludendo ogni addebito all’ente.
È risultato poi assente il requisito dell’interesse o vantaggio della società in relazione all’illecita influenza assembleare. Per il Tribunale, difatti, “il vantaggio non è neppure ipotizzato, risolvendosi (…) nella stessa consumazione del reato (…). Appare davvero arduo affermare, che nel caso di specie, possa rispondere all’interesse di una società, soprattutto considerata la sua ampia articolazione e complessità strutturale, una condotta delittuosa tenuta in danno dell’assemblea dei soci della stessa dal suo amministratore delegato, condotta teleologicamente orientata alla propria conferma nella carica a prescindere dalla volontà sociale ed eventualmente anche in contrasto con la stessa”.
Le attività delittuose sono state infatti realizzate dall’AD unicamente nel proprio interesse ed a suo vantaggio, in mancanza di un patto occulto con altri soggetti e senza comportare neppure incidentalmente o di riflesso, alcun concreto beneficio per l’ente.

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