E’ reato la mancata etichettatura dei rifiuti pericolosi

L’esercente di attività di gestione di rifiuti pericolosi che violi le prescrizioni stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), quali l’aver omesso di apporre l’apposita cartellonistica, con indicazione dei codici CER, risponde del reato di cui all’art. 29-quattuordecies, comma 3, D.Lgs. 152/2006.
Con queste motivazioni è stata confermata dalla Cassazione, con la sentenza nr. 7874 del 4.3.2022, la condanna del rappresentante legale di una società a responsabilità limitata alla pena dell’ammenda.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dell’imputato, il quale aveva sostenuto che la propria condotta costituisse un mero illecito amministrativo. Secondo la Corte, invece, anche “l’inadeguatezza della etichettatura limitata alla sola zona di stoccaggio e non apposta anche ai singoli serbatoi” può integrare reato a carico del titolare dell’autorizzazione ambientale.

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