Sinistro sul lavoro e prassi elusive delle norme antinfortunistiche

Con sentenza del 21.12.2020 la Corte di Cassazione ha stabilito il principio per cui “Non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale”.
In riforma della sentenza di condanna in appello, sono stati assolti in Cassazione un amministratore e una società, accusati della morte di un dipendente che, per riparare un macchinario, si era introdotto in un’area pericolosa attraverso un cancelletto realizzato abusivamente, anziché tramite l’apposito varco protetto.
Secondo la pronuncia di secondo grado all’ente veniva addebitato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, c. 2, D.Lgs. 231/2001, in quanto l’omissione delle misure di prevenzione richieste dalla legge avrebbero permesso di eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso.
I Giudici di legittimità, al contrario, hanno sostenuto che “in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi”. Dal momento che l’istruttoria non aveva portato alla emersione di tali comportamenti contrari alle norme antinfortunistiche, la Cassazione ha annullato le condanne a carico della persona fisica e giuridica.

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