Responsabilità del Datore di lavoro per attività occasionale
“In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, è ravvisabile la colpa del Datore di lavoro quando vi sia prova della sua conoscenza, ovvero della sua colpevole ignoranza, di tale prassi”.
Applicando tale principio, la Cassazione (sentenza n. 26679 dello scorso 16 luglio) ha confermato l’assoluzione di un Datore di lavoro, imputato per lesioni colpose per un infortunio grave subito da un manutentore, la cui mano era rimasta agganciata a un tornio mentre levigava un perno mediante carta abrasiva senza dispositivi di protezione idonei.
Secondo i Giudici di legittimità, il Tribunale aveva correttamente accertato come l’attività di levigatura del perno, non prevista e non portata a conoscenza dei soggetti responsabili della sicurezza e del Datore di lavoro, integrasse una prassi impropria e solo saltuariamente effettuata.
Al contempo, la Corte ha rilevato che non può contestarsi l’omessa indicazione di tale operazione nel DVR, dal momento che tale Documento non può indicare i rischi propri di una prassi contra legem occasionale, non conosciuta né conoscibile mediante l’ordinaria diligenza.

