Intercettazioni illegittime per truffa in un contratto pubblico
Non ricorre l’ipotesi della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) ma la truffa aggravata di cui all’art. 640, comma 1, n.1) c.p., nel caso in cui il privato riceva somme dall’ente pubblico a titolo di corrispettivo nell’ambito di un contratto di appalto.
Su questo presupposto, la Cassazione, con la sentenza nr. 22905 del 22.6.2026 ha rigettato il ricorso del Procuratore Europeo Delegato, confermando l’assoluzione degli imputati e delle relative società imputate ex art. 24 D.Lgs. 231/2001: in particolare, queste ultime avevano eseguito un appalto di opere edili per una Città Metropolitana, subappaltando illecitamente ad un’impresa diversa da quella individuata mediante la gara.
La Corte ha dunque precisato che il reato di cui all’art. 640-bis c.p. ricorre solo ove la prestazione pubblica si sostanzi nella corresponsione di somme a fondo perduto, contributi o finanziamenti agevolati, mentre l’appalto di servizi si pone al di fuori delle predette ipotesi e si caratterizza per la natura sinallagmatica del rapporto tra PA e appaltatore, incompatibile con la nozione di erogazione pubblica.
In considerazione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni, originariamente autorizzate per un’erronea qualificazione giuridica della vicenda nel reato ex art. 640 bis c.p. (mentre ricorreva in realtà a un’ipotesi ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), la Cassazione ha quindi confermato l’assoluzione degli imputati e delle società coinvolte, per insussistenza del reato presupposto.

