Il Tribunale di Milano sul whistleblowing

Con la sentenza n. 701 del 27 marzo scorso, la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha confermato il proprio orientamento in materia di tutela del whistleblower dichiarando nullo, perché ritorsivo, il licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente pochi giorni dopo una segnalazione. In particolare, un consulente impegnato in attività di financial risk management aveva denunciato, in forma anonima, tramite il canale interno di whistleblowing, presunte irregolarità sul comportamento contrattuale e fiscale dell’azienda.
Il provvedimento disciplinare, si legge in sentenza, è basato sul presunto abuso dello smart working da parte del lavoratore ed è quindi da ritenersi pretestuoso, essendo emersa in giudizio la prassi aziendale di ampia flessibilità sul lavoro agile e l’assenza di precedenti sanzioni analoghe per casi di scarsa presenza in ufficio da parte dei dipendenti.
Il giudice meneghino ha ritenuto determinante e indice chiaro dell’intento ritorsivo del provvedimento espulsivo la stretta contiguità temporale tra la segnalazione ex D.Lgs. 24/2023, l’emersione dell’identità del segnalante, l’estromissione dello stesso dal progetto e l’avvio della procedura disciplinare.
In applicazione dell’art. 17 del predetto Decreto, che sancisce la presunzione di ritorsività e l’inversione dell’onere della prova a carico del Datore di lavoro, il recesso è stato dunque qualificato ritorsivo, con conseguente reintegrazione del lavoratore, non avendo l’azienda fornito in giudizio elementi attestanti ragioni autonome e indipendenti dalla segnalazione a supporto del licenziamento.

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