Medico competente e lesioni colpose in ambito ospedaliero

Con sentenza n. 21521/2021 del 1° giugno scorso, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico del medico competente di un’azienda ospedaliera in relazione alle lesioni riportate da un infermiere professionale.
Il sanitario, nell’atto di effettuare un prelievo di sangue, era stato accidentalmente punto dall’ago perché, ad avviso dei giudici, la siringa utilizzata era priva di dispositivi di sicurezza. Da qui l’addebito a carico del medico competente, che avrebbe omesso di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio biologico, mancando di segnalare la necessità di acquistare dispositivi sicuri.
La difesa aveva argomentato che, a fronte dell’assoluzione del datore di lavoro, non poteva pervenirsi ad una condanna autonoma nei confronti del medico.
La Cassazione ha tuttavia negato l’ipotesi affermando che “il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza; si tratta di un garante a titolo originario e non derivato”. Pertanto, l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro sancito dal TU Sicurezza comporta una concreta integrazione nel contesto aziendale del sanitario, “il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale”.

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