La responsabilità del medico competente

Il medico competente risponde per il reato di omicidio colposo, purché sia provata tanto la sua condotta omissiva nella redazione dei certificati di idoneità lavorativa, nella valutazione dei risultati degli esami e nelle comunicazioni al datore di lavoro e al medico curante, quanto il relativo nesso di causalità.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza n. 19856 del 2 luglio scorso) ha accolto il ricorso contro la condanna a carico del sanitario di un’azienda.
In primo e in secondo grado l’imputato era stato condannato per omicidio colposo. Secondo i giudici di merito, il ritardo nel diagnosticare la patologia al lavoratore avrebbe compromesso la possibilità di effettuare un intervento terapeutico che avrebbe potuto evitarne – o ritardarne – il decesso.
La Corte di legittimità, dopo aver ricostruito il ruolo del medico del lavoro all’interno dell’organizzazione aziendale, ha evidenziato come lo stesso avrebbe consegnato al lavoratore gli esiti degli esami, suggerendogli di recarsi dal medico curante per ulteriori approfondimenti.
In ogni caso, la pronuncia ha stabilito come “a fronte di una condotta attiva indiziata di colpa che abbia cagionato un certo evento, occorre, poi, operare il giudizio controfattuale, ovvero chiedersi se, in caso di c.d. comportamento alternativo lecito, l’evento che ne è derivato si sarebbe verificato ugualmente e ne rappresenti la concretizzazione del rischio”.

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