Esclusa la responsabilità da reato per la società unipersonale

Non può riconoscersi la responsabilità da reato dell’ente nel caso in cui non vi sia un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, distinto rispetto alla persona fisica. Il Giudice dell’Udienza Preliminare di Milano con queste motivazioni (sentenza n. 971 dello scorso 16 luglio) ha dichiarato il non luogo a procedersi perché il fatto non sussiste nei confronti di una società accusata di truffa ai danni dello Stato. L’azienda imputata nel caso di specie era una S.r.l. semplificata, il cui socio unico era anche Presidente del Consiglio di Amministrazione (poi diventato anche liquidatore), che vedeva il fratello come altro unico consigliere. La sentenza ha dato atto del contrasto giurisprudenziale sull’applicazione della disciplina del D.Lgs. 231/2001 alle società unipersonali, per poi aderire all’orientamento più garantista, che richiede necessariamente la natura di ente collettivo per sollevare una contestazione de societate. A parere del G.U.P. “l’ente giuridico, in relazione al reato presupposto fondante la responsabilità amministrativa della persona giuridica, non era davvero necessario e infungibile trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche che lo avrebbero potuto realizzare senza alcuno schermo societario. Viene a mancare, pertanto, la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzate di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”.

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