La responsabilità da reato delle s.r.l. unipersonali
La responsabilità da reato degli enti riguarda anche le società a responsabilità limitata unipersonali e spetta al giudice valutare, caso per caso, se la persona giuridica costituisca o meno un autonomo centro di imputazione (Cassazione n. 45100 del 6.12.2021).
Tale principio, in contrasto con precedenti pronunce di merito, è stato affermato in un procedimento per corruzione a carico di alcune società prive di una struttura organizzativa, nonché “composte e gestite dall’unico socio incolpato del reato presupposto”.
La Cassazione ha, innanzitutto, ribadito l’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 “nei casi di società unipersonale partecipata da una società di capitali o di società unipersonali che evidenzino una complessità e una patrimonializzazione tali da rendere percettibile, palpabile, l’esistenza di un centro di imputazione di interessi giuridici autonomo ed indipendente rispetto a quello facente capo al singolo socio”.
In ipotesi di “società unipersonali di piccole dimensioni, in cui la particolare struttura dell’ente rende labile e difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra società ed ente (…) deve essere conciliata l’esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale”.