D.Lgs. 184/2021: esteso il Catalogo dei reati presupposto

Il giorno 29 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021, recante l'”Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”.
In particolare, l’art. 3 della novella normativa, in vigore a partire dal 14 dicembre, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 in materia di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Il Catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche viene quindi esteso anche all’art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all’art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all’art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest’ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, come già previsto dall’art. 24 del Decreto, ma anche “nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.
Il D.Lgs. 184/2021, oltre ad avere modificato il testo dei delitti di indebito utilizzo di carte di credito e di frode informatica, ha anche inserito nel codice penale il nuovo art. 493-quater.

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