La Cassazione sul concetto di luogo di lavoro
Non può considerarsi luogo di lavoro, ai fini dell’applicazione della disciplina antinfortunistica, quello in cui i pericoli connessi non siano “espressione di un rischio di tipo lavorativo”. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 17679 pubblicata lo scorso 6 maggio.
La Corte ha così confermato la decisione di merito che aveva escluso l’applicazione dell’aggravante della violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione ad un infortunio occorso al concorrente di una trasmissione televisiva a premi.
“Al fine di delineare la nozione di ‘luogo di lavoro’, occorre fare riferimento a un criterio di tipo funzionale e relazionale, in base al quale va qualificato come lavorativo un ambiente al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi, quindi, un rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa”.
Nel caso deciso in sentenza, la caduta del concorrente non si è verificata, secondo gli Ermellini, all’interno di un ambiente lavorativo ma di un’area a finalità ludica, in quanto utilizzata esclusivamente per le prove da svolgere da parte dei concorrenti della trasmissione e non destinata all’attività dei lavoratori presenti nell’edificio.