Incidente sul lavoro e omessa informazione dei pericoli
La mancata previsione del rischio da parte del datore di lavoro è sufficiente per attribuirgli la responsabilità del sinistro verificatosi in azienda è il principio stabilito dalla Cassazione nella sentenza nr. 17617 del 28.4.2023.
Partendo da tale assunto, i giudici di legittimità hanno confermato la condanna a carico di un imprenditore per il decesso di un lavoratore che era caduto in una vasca di raccolta dell’acqua.
La Suprema Corte ha sottolineato come “la mancanza di informazioni circa i pericoli mortali collegati all’invaso sia stata determinante ai fini del verificarsi dell’evento” e che “i profili inerenti alla mancanza previsione del rischio ed alla inadeguata formazione del lavoratore assumono carattere di centralità (…), superando ogni rilievo difensivo in ordine al prospettato volontario comportamento serbato dalla vittima”.