Il danno nella corruzione tra privati
Nell’ipotesi di corruzione tra privati, il danno richiesto dall’art. 2635 c.c. non coincide necessariamente con un nocumento patrimoniale immediato e puntualmente quantificato, ma può consistere anche nella compromissione degli interessi dell’impresa, nell’alterazione dei processi decisionali interni e nella violazione dei doveri di fedeltà e correttezza gravanti sul personale.
In questa prospettiva, la riforma del 2017 ha accentuato la funzione di tutela dell’integrità organizzativa dell’impresa, ampliando la rilevanza penale delle condotte corruttive in ambito societario e così anticipando la soglia di punibilità del reato anche in caso di “sollecitazione dell’illecita prestazione (…) nei confronti del soggetto concorrente o nella accettazione, da parte del trasgressore del dovere di fedeltà, della promessa di indebita prestazione”.
Nel caso in esame, i Giudici di legittimità hanno dato specifico rilievo alla condotta dell’imputato il quale, pur “tenuto a rispettare un codice etico di condotta e a comunicare ogni pur latente situazione di conflitto di interessi o di un possibile pregiudizio, anche solo morale e/o di immagine nei confronti degli interlocutori commerciali”, avrebbe ricevuto denaro da una società fornitrice per rilasciare il benestare tecnico alle forniture della medesima.
La Cassazione (sentenza n. 13515 dello scorso 14 aprile), sotto un altro aspetto, ha infine sottolineato come il termine per proporre querela per l’ipotesi di corruzione tra privati decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza sufficientemente chiara e completa del fatto, anche all’esito di verifiche e attività di internal auditing. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta dalla società dopo l’emersione, attraverso accertamenti interni, di pagamenti indebiti effettuati per alterare forniture e processi decisionali aziendali.

