Intermediazione illecita di manodopera
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nella previsione di cui all’art. 603-bis comma 1, n. 2) c.p. “trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”. La disposizione, come noto, originariamente emanata per contrastare il fenomeno del caporalato nel settore agricolo e industriale, è posta attualmente a tutela anche dei lavoratori che operano nel settore dei servizi, purché adibiti a mansioni manuali.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 12685, del 7 aprile scorso, con la quale è stata ravvisata in astratto la possibilità di contestare il reato di sfruttamento di manodopera rispetto alle condizioni contrattuali e retributive applicate agli addetti al servizio carburanti in un distributore, che si occupavano della vendita al dettaglio e dell’erogazione del combustibile, oltre ad alcune attività accessorie, sempre a carattere manuale.
È tuttavia necessario, perché si configuri il reato, l’approfittamento da parte del Datore rispetto allo stato di bisogno del lavoratore, da intendersi non quale stato di necessità tale da eliminare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da comprimere la volontà della vittima e così da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Non costituisce stato di bisogno, ad esempio, la mera dipendenza dal reddito di lavoro per soddisfare le proprie esigenze di vita o la difficoltà nel reperire una nuova occupazione.

