Costituzione di parte civile nei confronti dell’ente: sì, no, forse.

A pochi mesi dall’ordinanza del Tribunale Monocratico di Lecce del 29.1.2021 che ammetteva la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, il Giudice per l’Udienza Preliminare di Milano, con provvedimento del 26.4.2021, ha sostenuto il principio opposto.
Nel dichiarare inammissibile la pretesa delle parti civili nei confronti di una società (a cui erano contestati gli illeciti di omicidio e lesioni colpose nell’ambito di un disastro ferroviario), l’ordinanza ha puntualizzato che “la sistematica rimozione, nel D.Lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa”.

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