Autoriciclaggio e intestazione fittizia di quote societarie

Con la sentenza nr. 26902 del 12.7.2022 la Cassazione ha precisato che non si configura l’autoriciclaggio laddove si riutilizzino somme provenienti dal reato di intestazione fittizia.
Nel caso di specie era stato disposto il sequestro di alcuni carnet di assegni nei confronti di un soggetto per il quale la Procura ipotizzava la fittizia attribuzione ai figli della titolarità formale di una società, con il successivo reimpiego (ai sensi dell’articolo 648-ter c.p.) delle utilità derivanti da tale operazione. In sede di Riesame, il Tribunale confermava la misura cautelare per il trasferimento fraudolento delle quote societarie ma riqualificava i fatti come autoriciclaggio.
La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’indagato, ha annullato la decisione del Tribunale evidenziando la violazione del principio di tassatività in quanto l’intestazione fittizia di cui all’art. 512-bis c.p. può configurarsi solamente se finalizzata all’elusione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale o contrabbando, oppure all’agevolazione di uno dei delitti contemplati dalla norma (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita). Non è invece indicato nell’elenco dei reati fine quello di autoriciclaggio, ragion per cui vi è stato un indebito “ampliamento dello spettro dei reati per la cui agevolazione è possibile che la fittizia intestazione di beni assuma rilevanza penale”.

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