Raccomandazioni e influenze illecite
“La mediazione illecita che caratterizza la fattispecie di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346-bis cod. pen. (…), va individuata nell’accordo tra il committente ed il mediatore finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al primo, mentre il semplice sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, ovvero il mero uso di una relazione personale non risultano sufficienti”.
Sulla base di tale interpretazione, la Cassazione, con la sentenza nr. 30564 del 2.8.2022, ha annullato il provvedimento del riesame a carico di un privato al quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Per i giudici di legittimità la punibilità del committente “si giustifica a condizione che il rapporto tra il mediatore ed il pubblico agente sia effettivamente esistente o, quanto meno, potenzialmente suscettibile di instaurarsi, ed, altresì, a condizione che si sia verificata la mediazione”.
Alla luce di tali considerazioni, non possono rientrare nell’ambito del reato di traffico di influenze illecite le mere raccomandazioni che non siano poi effettivamente raccolte.