Amministratore di fatto
Con due recenti sentenze (n. 18442 depositata lo scorso 10 maggio e n. 20553 depositata il 26 maggio u.s.), la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla nozione di amministratore di fatto.
Confermando il proprio consolidato orientamento secondo cui rileva la funzione effettiva, piuttosto che la carica formale, la Corte ribadisce che occorre avere riguardo “ad elementi sintomatici dell’inserimento organico dell’agente con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società… ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”.
In particolare, nella sentenza n. 18442/2022 la Cassazione ha ritenuto che, tra gli indici sintomatici per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, rientri anche l’assegnazione via Skype all’amministratrice di diritto (nel caso di specie la moglie del ricorrente) di direttive per la gestione della società.
In applicazione del medesimo principio, la Corte (nella menzionata sentenza n. 20553/2022) ha valorizzato alcune circostanze riconducibili, appunto, alla gestione dell’impresa, come ad esempio l’attribuzione dell’incarico formale di amministratore di diritto al padre ultraottantenne del ricorrente, dopo che quest’ultimo aveva ricoperto il medesimo ruolo per oltre cinque anni o, ancora, il rinvenimento di documentazione contabile della società presso l’abitazione dell’imputato e la presentazione di denunce per smarrimento o danneggiamento di beni aziendali a firma del predetto, benché formalmente non più titolare di potere gestorio.