Sequestro preventivo di mascherine con marchio contraffatto

Anche per il sequestro preventivo a carico degli enti è necessaria la verifica del rischio di dispersione delle somme sequestrande (Cass. n. 37141 del 13 ottobre scorso).
Con tale motivazione la Cassazione ha annullato parzialmente la misura cautelare reale a carico di una società alla quale erano state sequestrate delle somme di denaro, considerate profitto della messa in commercio di mascherine chirurgiche con marchio CE certificato da un organismo non autorizzato (art. 25-bis.1, comma 1, lett. a, D.Lgs. 231/2001, in relazione all’art. 515 c.p.).
I giudici di legittimità, rilevando l’omessa valutazione del pericolo di dispersione del denaro nel provvedimento cautelare, hanno evidenziato come in un caso analogo le Sezioni Unite abbiano stabilito che “il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca facoltativa previsto dall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ‘deve richiedere’ la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora” (Cass. n. 36959 dello scorso 11 ottobre).
È stato quindi rilevato che “le motivazioni della decisione appena richiamata non sono state ancora depositate, ma anche sulla base dell’informazione provvisoria può rilevarsi come, nella fattispecie, manchi una motivazione adeguata in ordine al requisito del periculum che le Sezioni Unite hanno ormai indicato come necessaria”.

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