Reato presupposto e responsabilità dell’ente
La responsabilità dell’ente non discende in modo automatico dalla commissione del reato presupposto da parte di un apicale o di un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza.
Lo ha ribadito la Cassazione in una sua recente pronuncia (sentenza n. 42237 depositata lo scorso 17 ottobre) con cui ha annullato la condanna irrogata ad un ente per gestione di rifiuti non autorizzata (art. 25-undecies del Decreto).
A parere della Corte, “la sentenza impugnata non motiva, in alcun modo, né in punto di sussistenza o meno, in capo agli enti imputati, dei Modelli di Organizzazione e Gestione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 (la cui adozione ed efficace attuazione limita in modo consistente l’ambito di responsabilità dell’ente anche per i fatti commessi dai c.d. «apicali», confinandola alla sola ipotesi di elusione fraudolenta dei Modelli), né in ordine al requisito dell’«interesse» o «vantaggio» in capo agli stessi enti, che dall’imputazione risulterebbe connesso al risparmio di spesa conseguito per effetto del mancato smaltimento regolare del rifiuto. In tal modo, la sentenza impugnata si risolve in un mero automatismo, non consentito, tra commissione del reato presupposto e responsabilità dell’ente”.