Obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
L’obbligo del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE) di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) all’evoluzione dei lavori delle aziende presenti in cantiere permane anche nel caso in cui le attività siano sospese (sentenza n. 28466 dello scorso 27 luglio).
Ad avviso della Cassazione, tale circostanza non sottrae al cantiere la sua qualifica, né i rischi connessi al degrado delle opere provvisionali, all’accesso di terzi, agli agenti atmosferici, alla presenza di attrezzature potenzialmente pericolose e alle esigenze di manutenzione.
Secondo la Corte, pertanto, i compiti del CSE non sono limitati alla gestione del rischio interferenziale tra lavorazioni in corso, ma comprendono anche la vigilanza sulla sicurezza dell’area di cantiere nella sua dimensione statica.
È stato così rigettato il ricorso del Coordinatore condannato per l’omesso aggiornamento del PSC ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 81/2008.

