Misura di prevenzione per un istituto di credito
Con decreto dello scorso 22 ottobre 2024, il Tribunale di Milano ha applicato la misura dell’amministrazione giudiziaria, ex art. 34 D.Lgs. 159/2011, a carico di un istituto di credito, poiché sprovvisto di idoneo Modello Organizzativo, in quanto si sarebbe agevolato l’ottenimento di rilevanti finanziamenti a favore di gruppi criminali attraverso una “gestione superficiale e sprovveduta da parte dell’istituto, che avrebbe totalmente abdicato le basilari procedure relative all’istruttoria dei finanziamenti, svalutando i rischi di credito, l’adeguata verifica della clientela e delle informazioni ad essa relative”.
Nel decreto si sottolinea inoltre “l’incontestabile inefficacia dei sistemi di controllo interno (…) (con particolare riferimento ai comparti antiriciclaggio, credito e prevenzione ai sensi del D.Lgs. 231/2001) che avrebbe consentito a soggetti indagati per gravi delitti di accedere con facilità al sistema creditizio”.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto di modulare la misura in modo da assicurare il controllo sugli organi gestori, così da sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno: “L’intervento dell’amministratore, ove possibile d’intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato (…) ad adottare un modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe a quelle verificatesi e a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche e alla risoluzione delle criticità”.