Infortunio sul lavoro e responsabilità dell’ente
Con la sentenza n. 15694 del 22 aprile scorso, in tema di responsabilità dell’ente ex art. 25-septies D.231, la Cassazione ha preso in esame un infortunio avvenuto ad un dipendente di una società che, svolgendo attività di pulizia nello stabilimento aziendale, cadeva dall’alto in assenza di presidi per lavori in altezza e riportava lesioni.
La Corte non ha accolto le difese del Datore e della Società secondo cui il lavoratore avrebbe tenuto un comportamento imprudente e avrebbe svolto di propria iniziativa mansioni non assegnate.
“L’interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della condotta imprudente del lavoratore, non si realizza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal Datore di lavoro presenti delle evidenti criticità”: tra queste, si osserva nel provvedimento, si sono registrate carenze sulla formazione del lavoratore, sulla dotazione di sistemi di protezione individuale, sull’apposizione di protezioni e parapetti.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, la condotta incauta del dipendente non esime il Datore dalle proprie responsabilità, salvo che sia provato un comportamento abnorme, del tutto estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite.
Pertanto, conclude la Cassazione, poiché le norme antinfortunistiche mirano a tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti dalla sua colpa, il Datore deve impedire l’instaurarsi di prassi operative non corrette che possano ingenerare rischi per la sicurezza e la incolumità dei dipendenti.