Distacco fittizio e infortunio sul lavoro
“In caso di distacco fittizio di lavoratori – in quanto avvenuto al di fuori dei casi previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – gli obblighi di prevenzione e protezione, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gravano, ai sensi dell’art. 299 dello stesso decreto, sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di Datore di lavoro in senso formale a norma dell’art. 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati, il quale assume la qualifica di Datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente degli stessi”.
In questo modo la Cassazione ha recentemente statuito sul tema della responsabilità per un infortunio sul lavoro in ipotesi di distacco non genuino (sentenza n. 26615 dello scorso 21 luglio).
Nel caso di specie, nel corso di lavori di rifacimento di un fabbricato di una stazione, alcuni operai erano rimasti feriti ed uno era deceduto a seguito del crollo di un solaio.
Per la Corte, essendo emerso nel giudizio che non ricorrevano i presupposti normativi per l’istituto del distacco, grava sul distaccatario fittizio una posizione di garanzia ulteriore e concorrente rispetto a quella del Datore formale, in quanto è il primo a servirsi del lavoratore e a doverne garantire la sicurezza.
Entrambi sono quindi chiamati a rispondere per infortuni occorsi ai dipendenti apparentemente distaccati.