Caporalato e stato di bisogno
La regolare assunzione, la disponibilità di un’abitazione o di un’automobile e la possibilità di accedere alla “NASPI” non sono condizioni di per sé sufficienti a escludere lo stato di bisogno richiesto dall’art. 603-bis c.p.
La Cassazione (sentenza n. 31546 dello scorso 18 agosto) ha così ritenuto integrante lo sfruttamento di manodopera ai danni di alcuni addetti al rifornimento di carburante per retribuzioni ridotte, trattenute dagli stipendi, prestazioni straordinarie, notturne e festive imposte sotto minaccia di licenziamento.
Secondo i Giudici di legittimità lo stato di bisogno previsto dal delitto di caporalato non coincide con una necessità assoluta, ma con una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, idonea a limitare la libertà di scelta e a indurre il lavoratore ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
L’accertamento deve essere individuale e considerare la situazione familiare, patrimoniale e finanziaria, le persone a carico, le spese essenziali del lavoratore.
Anche la prospettiva della percezione del sussidio di licenziamento a cui potrebbe accedere la persona offesa, data la sua temporaneità l’ammontare inferiore alla retribuzione, non ne neutralizza la vulnerabilità.

