Caporalato e confisca
A prescindere dalla regolarità sul territorio italiano dei lavoratori, ai fini della sussistenza del reato di caporalato è sufficiente l’oggettiva condizione di sfruttamento, ad esempio con riferimento al salario e sulla base dello stipendio può poi essere calcolata la confisca obbligatoria del profitto.
La Cassazione, con la sentenza nr. 34937 del 21.9.2022, ha così respinto il ricorso di un imprenditore tessile che aveva impiegato illecitamente tredici operai nella propria azienda.
La Suprema Corte ha sottolineato la situazione di sfruttamento dei dipendenti, riconducibile “all’ applicazione di condizioni di lavoro palesemente inosservanti della disciplina di legge e di contratto in relazione al salario pattuito e corrisposto, durata dell’orario di lavoro, regime del lavoro straordinario e festivo alle condizioni degli alloggi e degli ambienti di lavoro (omissis) e condizione di bisogno, comune a tutti i lavoratori impiegati, stante la necessità di acquisire le risorse minime indispensabili per sopravvivere in un altro continente”.
I giudici hanno analizzato anche il profilo della determinazione della confisca obbligatoria, evidenziando come, nei gradi di merito, “il profitto del reato era stato calcolato in modo estremamente analitico sulla base dello stipendio medio di ciascun operaio in base a contratti nazionali (peraltro per un importo di euro 7,02 euro per ora)”.