Appalti non genuini, frodi fiscali e sfruttamento della manodopera
Va necessariamente raggiunta la prova del dolo specifico di evasione perché si configuri il delitto di dichiarazione fraudolenta, nelle ipotesi in cui la somministrazione di manodopera venga occultata dallo schermo negoziale dell’appalto. È la precisazione offerta dalla Cassazione nella recente sentenza n. 25167 depositata lo scorso 9 luglio, che ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di un committente per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.
La Corte censura, quindi, un ricorrente automatismo che fa derivare anche la responsabilità per reati tributari dall’impiego di somministrazioni irregolari di manodopera, senza indagare il fine specifico perseguito dal contribuente. Ciò, si legge in sentenza, in considerazione del fatto che gli effetti distorsivi del sistema economico-produttivo che possono conseguirsi sono invero molteplici, come l’elusione degli obblighi contributivi e contrattuali gravanti sul Datore di lavoro. Perché si abbia frode fiscale, in definitiva, lo scopo deve essere quello specifico di evasione.
La violazione degli standard retributivi e negoziali nonché gli obblighi di formazione ai sensi del Testo Unico Sicurezza da parte del Datore di lavoro è stata peraltro valorizzata anche da altra recente sentenza della Suprema Corte (n. 24298 dello scorso 1° luglio), quale indice di sfruttamento dei lavoratori per la configurabilità del reato di cui all’art. 603-bis c.p.