Traffico di influenze illecite per sfruttamento di relazione esistente

Con la sentenza nr. 12095 del 14.4.2020 la Suprema Corte si è pronunciata su un’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva ritenuto parzialmente illegittima la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, che aveva tentato di ottenere vantaggi per un cliente a seguito dell’intervento di un mediatore presso la presidenza della Regione Basilicata.
In sede cautelare, infatti, era stata esclusa la sussistenza del reato alla luce del fatto che l’intermediario era effettivamente in grado di esercitare un’influenza e si è ritenuto al più prospettabile un patto corruttivo.
A tal proposito, i giudici ricordano che la Legge n. 3/2019, “in luogo dell’equivoco riferimento alla millanteria, contenuto nell’originaria fattispecie di cui all’art. 346 c.p. contrapposta allo sfruttamento di relazioni esistenti, ha incluso nell’unica fattispecie di cui al riformulato art. 346-bis c.p., sia la relazione asserita sia quella esistente, nel contempo dando alternativamente rilievo tanto alla vanteria (…) quanto allo sfruttamento di quella capacità”.
Quanto ai rapporti con la corruzione, regolati da una clausola di sussidiarietà, si sottolinea invece che nel traffico di influenze aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale questa “viene in rilievo quale mera qualità di posizione, non implicante il dinamico manifestarsi di competenze e poteri del soggetto qualificato”: nei reati corruttivi, al contrario, questi ultimi vengono specificamente dedotti nell’accordo.

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